Sostegno alle imprese italiane colpite dalla crisi ucraina
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare nuove misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina e per contenere il costo dei carburanti e dell’energia, è stato emanato il Decreto Legge del 17 maggio 2022 n. 50, il cosiddetto "Decreto Aiuti".
In particolare, l’articolo 18 del Decreto concerne l’istituzione di un fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi con una dotazione di 130 milioni di euro.
Sono destinatarie del fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, e che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente Decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019, ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del Decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore Decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, di periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.
I contributi inerenti al presente articolo non possono superare l’ammontare massimo di 400.000 euro per impresa e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”.
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo.
Qui per consultare l'articolo 18 completo.
Inoltre, vi è la possibilità di usufruire di un ulteriore finanziamento con rimborso a tasso zero indetto da SIMEST, con un’eventuale quota di co-finanziamento a fondo perduto, che si inserisce nel regime di Temporary Crisis Framework e ha il fine di mantenere e salvaguardare la competitività sui mercati internazionali delle imprese esportatrici colpite dalla crisi a seguito della guerra in Ucraina.
Nello specifico, le imprese italiane a cui tale misura si rivolge sono PMI e Mid Cap italiane costituite in forma di società di capitali che dispongono dei seguenti requisiti:
- abbiano depositato presso il Registro imprese almeno tre bilanci relativi a tre esercizi completi;
- abbiano un fatturato export medio nel triennio 2019-2021 derivante da esportazioni dirette verso Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia pari ad almeno il 20% rispetto al fatturato totale del triennio;
- abbiano riscontrato un calo del fatturato dalle tre aree in seguito al conflitto e che, al termine dell’esercizio 2022, dovrà risultare almeno pari al 20% del fatturato medio realizzato verso le tre geografie nel precedente triennio.
L’importo massimo finanziabile è di € 1.500.000 e non deve essere superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.
La quota massima a fondo perduto raggiungibile è pari al 40% dell'intervento agevolativo complessivo. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione presente nel quadro di Temporary Crisis Framework, pari a €400.000 per impresa.
La durata della sovvenzione è di 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate entro le ore 18 del 31 ottobre 2022 (salvo in caso di chiusura anticipata per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili), accedendo al Portale di SIMEST per la compilazione e la presentazione delle domande. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per tale agevolazione.
Ai fini della compilazione della richiesta è necessario allegare l’asseverazione del revisore sul requisito del fatturato export verso le tre aree geografiche in questione e le dichiarazioni IVA sottostanti.
In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta subordinata al completamento dell’istruttoria SIMEST e all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Per consultare la Circolare informativa sul finanziamento, cliccare qui.
Per maggiori informazioni, contattare la Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina a info.it@ccipu.org o al numero 01119471880.
Torino, 20 luglio 2022
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