Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina - D.L. 14/2022
Il Senato ha approvato definitivamente il 31 marzo 2022 il disegno di legge di conversione in legge del D.L. 14/2022, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2022, concernente disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
Nello specifico il decreto legge prevede:
- La partecipazione, fino al 30 settembre 2022, di forze militari alle iniziative della NATO per l'impiego della forza e il potenziamento militare della Task Force denominata Very High Readiness Joint (VJTF) sul territorio delle Repubbliche Baltiche (articolo 1);
- La cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, a titolo gratuito non letali di protezione (articolo 2);
- La semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina (articolo 3);
- Il potenziamento per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale residente all'estero (articolo 4);
- Il rinforzo dell'Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, misure preventive necessarie alla sicurezza nazionale del gas, a favore delle imprese che esportano/hanno filiali/partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia e rivolte all’accoglienza dei profughi ucraini (articolo 5);
- La copertura finanziaria del provvedimento (articolo 6).
In particolare, l’articolo 5-ter “Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia” prevede condizioni agevolate di accesso al Fondo Legge n. 394/1981 per le domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate da imprese che – negli ultimi tre bilanci depositati – hanno realizzato un fatturato medio pari ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale con operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia (comma 1, lett. a, b).
Dunque, in deroga a quanto disciplinato dal Fondo, è ammesso un cofinanziamento a fondo perduto e la percentuale di tale cofinanziamento non deve essere superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.
Si tratta di una percentuale più alta di quella prevista in via ordinaria nel quadro dei cofinanziamenti, che pone come limite il 10% dei finanziamenti concessi.
Inoltre, per i finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese sopra citate nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette nei Paesi di cui sopra, si può disporre di una sospensione – fino a dodici mesi – del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente spostamento del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (comma 2).
L'efficacia dell'articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).
Le misure agevolate in questione si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite dal Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
Torino, 20 maggio 2022
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